Il decreto-legge n. 143/2026 conferma l’obbligo per alcune confezioni monouso, comprese quelle per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg. Le violazioni, però, saranno sanzionate soltanto dal 1° gennaio 2030.
L’obbligo previsto dal PPWR è entrato in vigore, ma per quasi tre anni e mezzo non saranno applicabili le specifiche sanzioni previste per chi non lo rispetta. È questo l’aspetto più rilevante del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 ed efficace dall’8 agosto.
Il provvedimento introduce nel Codice dell’ambiente l’obbligo di utilizzare imballaggi biodegradabili e compostabili certificati per alcune categorie di confezioni monouso in plastica. Tra queste rientrano gli imballaggi impiegati per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, una categoria che comprende gran parte dei formati utilizzati nel mercato dei piccoli frutti.
La disciplina sanzionatoria collegata al nuovo obbligo, tuttavia, diventerà applicabile soltanto dal 1° gennaio 2030.
Una norma obbligatoria, ma senza sanzioni specifiche fino al 2030
Il decreto stabilisce due date distinte:
- 8 agosto 2026: entrata in vigore dell’obbligo di compostabilità certificata;
- 1° gennaio 2030: applicazione delle sanzioni amministrative.
L’obbligo non è quindi rinviato al 2030. Da agosto 2026, gli imballaggi interessati messi per la prima volta a disposizione sul mercato nazionale devono essere certificati come biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
Per la violazione di questo specifico obbligo, però, il decreto prevede un periodo di oltre tre anni durante il quale non saranno ancora applicabili le nuove multe.
Si crea così una fase transitoria particolare: la prescrizione normativa è già efficace, ma il relativo apparato sanzionatorio entrerà in funzione soltanto nel 2030.
Multe da 2.500 a 25.000 euro
Dal 1° gennaio 2030, chi immetterà sul mercato imballaggi non conformi potrà essere soggetto a una sanzione amministrativa compresa tra 2.500 e 25.000 euro.
La multa potrà essere aumentata fino al quadruplo del massimo quando la violazione riguarderà quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore. Nei casi di maggiore rilevanza economica, la sanzione potrà quindi raggiungere 100.000 euro.
Il differimento riguarda esclusivamente l’applicazione di questa specifica sanzione. Non deve essere interpretato come un rinvio generale dell’obbligo o come un’autorizzazione esplicita a continuare a utilizzare fino al 2029 confezioni non conformi.
Rimangono inoltre applicabili le altre disposizioni relative alla sicurezza, al contatto con gli alimenti, alla corretta informazione e alla conformità generale degli imballaggi.
Quali imballaggi ortofrutticoli sono interessati
Come già approfondito da Italian Berry, la disposizione riguarda gli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
Nel comparto dei piccoli frutti possono quindi rientrare, a seconda del materiale e delle caratteristiche tecniche:
- vaschette e cestini monouso;
- confezioni con coperchio incorporato;
- reti e involucri in plastica;
- altri contenitori destinati alla vendita del prodotto già confezionato.
Sono interessati i formati abitualmente utilizzati per mirtilli, lamponi, fragole, more e ribes, dalle vaschette da 125 grammi alle confezioni familiari da 500, 750 grammi o un chilogrammo.
La norma non riguarda genericamente tutti i sacchetti presenti nel reparto ortofrutta: il riferimento è alle confezioni in plastica monouso contenenti prodotti freschi preconfezionati. Gli imballaggi realizzati con materiali diversi dalla plastica non ricadono automaticamente in questo specifico obbligo.
Un periodo transitorio da chiarire
Il rinvio delle sanzioni al 2030 dovrebbe consentire alla filiera di adeguare progressivamente materiali, forniture e linee di confezionamento. Il decreto, tuttavia, non definisce in modo dettagliato come debbano essere gestiti durante questa fase gli imballaggi non conformi già acquistati o presenti in magazzino.
Per produttori, confezionatori e distributori rimangono quindi aperte alcune questioni operative:
- la possibilità di utilizzare le scorte precedenti all’8 agosto;
- la documentazione richiesta ai fornitori;
- l’individuazione del soggetto responsabile della prima immissione sul mercato;
- i controlli applicabili nel periodo precedente al 2030;
- il coordinamento con le altre disposizioni del Regolamento europeo sugli imballaggi.
Il fatto che le multe siano rinviate non elimina pertanto l’esigenza di verificare da subito la posizione dell’azienda e la conformità delle confezioni utilizzate.
La filiera ha tempo per adeguarsi, ma l’obbligo esiste già
Per il settore dei piccoli frutti, il periodo compreso tra agosto 2026 e dicembre 2029 rappresenta una finestra di adeguamento sostanziale, anche se non viene formalmente definita come moratoria.
La sostituzione delle confezioni può richiedere prove tecniche e commerciali. I materiali compostabili dovranno garantire ventilazione, resistenza, visibilità del prodotto e prestazioni adeguate in termini di conservazione e shelf life, senza compromettere la qualità di frutti particolarmente delicati.
Le aziende dovrebbero quindi utilizzare il periodo precedente all’avvio delle sanzioni per:
- mappare le confezioni in plastica monouso sotto 1,5 kg;
- verificare le certificazioni UNI EN 13432;
- richiedere la documentazione completa ai fornitori;
- effettuare prove di confezionamento, trasporto e conservazione;
- programmare il progressivo esaurimento delle scorte;
- aggiornare i contratti di acquisto degli imballaggi.
Il decreto dovrà essere convertito in legge
Il decreto-legge n. 143/2026 dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione. Durante l’iter parlamentare potrebbero essere introdotti chiarimenti sulle scorte, sui controlli, sulle responsabilità degli operatori e sul periodo che precede l’applicazione delle sanzioni.
Il testo attualmente in vigore mantiene comunque un punto fermo: l’obbligo di compostabilità è operativo dall’8 agosto 2026, mentre le relative sanzioni scatteranno soltanto dal 1° gennaio 2030.
Testo del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

