Il nuovo LMR coincide con il limite di determinazione analitica. La misura riguarda anche il prodotto già immesso sul mercato prima della data di applicazione: esportatori, importatori e distributori devono verificare immediatamente programmi di trattamento, analisi e lotti in giacenza.
Dal 19 agosto 2026 cambia radicalmente il requisito europeo relativo ai residui di ethephon nei mirtilli. Il limite massimo di residui (LMR) scende infatti da 20 a 0,01 mg/kg, una riduzione di duemila volte che porta la soglia al limite di determinazione analitica.
La modifica è stabilita dal Regolamento (UE) 2026/215 della Commissione, adottato il 29 gennaio 2026 e applicabile in tutti gli Stati membri dal 19 agosto. Il provvedimento modifica gli allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 e interviene anche sui residui di dimoxystrobin e propamocarb in altri prodotti.
Per la filiera del mirtillo, tuttavia, la revisione dell’ethephon è particolarmente rilevante sia per l’entità della riduzione sia per l’assenza del consueto regime transitorio.
Perché l’Unione europea ha rivisto il limite
L’ethephon è un regolatore della crescita vegetale che, una volta assorbito dalla pianta, libera etilene. In diversi contesti produttivi viene impiegato per influenzare processi fisiologici quali maturazione, colorazione o distacco dei frutti.
Il precedente LMR europeo per i mirtilli derivava da un limite Codex, successivamente revocato. In seguito al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre proposto di ridurre la dose giornaliera ammissibile da 0,03 a 0,02 mg per kg di peso corporeo al giorno.
Nel 2024 l’EFSA ha quindi condotto una revisione mirata degli LMR dell’ethephon. Per i mirtilli non erano disponibili dati aggiuntivi sufficienti a definire un nuovo limite basato su un uso agricolo supportato. Nel testo del regolamento, la Commissione precisa inoltre che non era possibile escludere il superamento della dose acuta di riferimento.
La decisione è stata quindi di fissare il nuovo LMR a 0,01 mg/kg, corrispondente al limite di determinazione ritenuto analiticamente raggiungibile dai laboratori di riferimento europei.
Questo non equivale formalmente a un divieto generale dell’ethephon come sostanza attiva. Sul piano commerciale, però, un limite fissato al livello analitico impone che i mirtilli destinati al mercato europeo non presentino residui quantificabili oltre la nuova soglia.
Nessuna salvaguardia per i lotti precedenti
L’aspetto più delicato riguarda le disposizioni transitorie.
Normalmente, quando un LMR viene ridotto, gli alimenti immessi legalmente sul mercato prima della data di applicazione possono continuare a essere commercializzati secondo il precedente limite. Il Regolamento 2026/215 prevede questa possibilità per numerose combinazioni tra sostanze e prodotti, ma introduce un’eccezione esplicita per l’ethephon su mirtilli e mele.
Di conseguenza, dal 19 agosto non potranno restare sul mercato europeo mirtilli con residui di ethephon superiori a 0,01 mg/kg, anche se erano stati immessi nell’Unione prima di tale data e risultavano conformi al precedente LMR.
È una differenza operativa sostanziale. La verifica non riguarda soltanto le raccolte o le spedizioni effettuate dopo il 19 agosto, ma potenzialmente anche:
partite già importate e ancora conservate;
prodotto presente nei magazzini di confezionatori e distributori;
mirtilli in transito verso l’Unione;
prodotto congelato destinato alla trasformazione;
lotti coperti da programmi commerciali definiti secondo il precedente limite.
L’LMR europeo si applica infatti al prodotto commercializzato nell’UE indipendentemente dall’origine. Il cambiamento interessa quindi tanto la produzione comunitaria quanto i fornitori dei Paesi terzi.
Impatto soprattutto sulle origini che utilizzano l’ethephon
La conseguenza non sarà necessariamente uniforme per tutte le aree produttive. Dove l’ethephon non è impiegato nel mirtillo, il nuovo limite dovrebbe tradursi soprattutto in un aggiornamento dei capitolati e dei controlli. L’impatto può essere molto maggiore nei programmi produttivi in cui la sostanza è autorizzata o utilizzata per gestire la maturazione e agevolare la raccolta.
Per queste origini, non sarà sufficiente verificare la conformità alle regole nazionali. Un impiego legale nel Paese di produzione può generare residui incompatibili con il nuovo requisito europeo.
Il passaggio da 20 a 0,01 mg/kg riduce inoltre drasticamente il margine disponibile rispetto a contaminazioni accidentali, errori nella gestione dei trattamenti o separazioni insufficienti tra appezzamenti e lotti destinati a mercati diversi.
Le verifiche urgenti per la filiera
Produttori, esportatori, importatori e distributori dovrebbero innanzitutto accertare se l’ethephon compare nei programmi agronomici delle aziende fornitrici, compresi eventuali impieghi effettuati da terzi o nelle fasi precedenti della stagione.
È inoltre opportuno:
aggiornare capitolati di acquisto e specifiche tecniche indicando il nuovo valore di 0,01 mg/kg;
riesaminare i certificati analitici dei lotti già spediti o presenti in magazzino;
verificare che i metodi dei laboratori raggiungano un limite di quantificazione adeguato;
intensificare i controlli sulle origini nelle quali l’ethephon viene effettivamente utilizzato;
valutare separatamente prodotto fresco, congelato e destinato alla trasformazione;
chiarire nei contratti chi sostiene il rischio di non conformità per le partite in transito o già stoccate;
evitare di considerare automaticamente conformi, dopo il 19 agosto, i lotti analizzati in precedenza rispetto al vecchio LMR.
Un risultato inferiore al precedente limite, ma superiore a 0,01 mg/kg, non sarà più sufficiente. Anche la dicitura generica “conforme ai limiti UE” sui certificati storici dovrà essere verificata rispetto alla soglia effettivamente utilizzata dal laboratorio.
Un cambiamento capace di incidere sui flussi commerciali
La portata commerciale dipenderà da quanto l’ethephon sia realmente utilizzato nei principali Paesi fornitori dell’Unione e dai livelli di residuo riscontrabili nei programmi interessati. Su questo punto servono dati provenienti dagli operatori e dai controlli ufficiali: la sola modifica normativa non consente di quantificare i volumi potenzialmente a rischio.
È però ragionevole attendersi una maggiore selezione dei fornitori, più analisi pre-spedizione e una revisione delle pratiche agronomiche per le produzioni destinate all’Europa. Nel breve periodo potrebbero emergere criticità soprattutto per i lotti pianificati quando il vecchio LMR era ancora il riferimento commerciale.
Il nuovo limite rende quindi essenziali la tracciabilità dei trattamenti e uno scambio tempestivo di informazioni lungo la catena. Per il mirtillo, il 19 agosto non rappresenta soltanto un aggiornamento formale delle tabelle europee: è una scadenza che può determinare l’accettazione o il rifiuto di una partita.
Fonti: Regolamento (UE) 2026/215 – EUR-Lex · Revisione EFSA degli LMR dell’ethephon · Scheda AGRINFO sull’ethephon · Banca dati europea sui pesticidi

